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LA BOLLA PAPALE
A ricordo perpetuo, per accrescere la devozione dei fedeli e per la salvezza delle anime, intenti con pio amorevole zelo all'amministrazione dei Celesti Tesori della Chiesa a tutti indistintamente i cristiani di ambo i sessi, sinceramente pentiti, confessati e comunicati, che devotamente visitino la chiesa abaziale detta di S. Martino, situata nel territorio di Grottamamre della Diocesi Ripana, nel giorno primo del mese di luglio, qualora cada di domenica, e negli otto giorni immediatamente antecedenti ed immediatamente seguenti, ed ivi elevino devote preghiere a Dio per la concordia dei principi Cristiani, per l'estirpazione delle eresie e per l'esaltazione di Santa Madre Chiesa, concediamo misericordiosamente nel Signore di lucrare, nello spazio dei predetti diciassette giorni, per ciascun fedele una volta sola, nel giorno di suo piacimento, l'Indulgenza Plenaria e la remissione di tutti i peccati, Indulgenza che può essere applicata a modo di suffragio anche alle anime dei cristiani, che passarono da questa vita, congiunti a Dio nella carità.

Affinché gli stessi fedeli possano essere più facilmente partecipi dei celesti doni in questa eccezionale circostanza, concediamo ed elargiaimo la facoltà e parimenti l'autorità a tenore della presente, al venerabile fratello, attuale Vescovo Ripano, ed ai suoi successori, di deputare alcuni sacerdoti secolari o regolari di qualunque Ordine, Congregazione o Istituto e di altri Sacerdoti approvati ad ascoltare le sacramentali confessioni. Essi potranno, dopo avere udito diligentemente le loro confessioni, assolvere, in foro interno soltanto, i medesimi Cristiani da tutti e da qualunque eccesso e delitto e dai casi riservati alla Sede Apostolica (ad eccezione dei casi di eresia, simonia, duello, violazione di clausura dei Monasteri e ricorso ai giudici laici non secondo le norme dei Sacri Canoni) ed inoltre dalle scomuniche e dalle altre sentenze ecclesiastiche e censure e pene dopo aver imposto a ciascuno, a proprio giudizio, una salutare penitenza e di commutare, similmente a loro prudente giudizio, i voto semplici in altra pia opera. Nonostante le Costituzioni Apostoliche e quelle generali o speciali emanate nei Concili Universali, Provinciali e Sinodahi e le Disposizioni Apostoliche, e qualunque altra cosa contraria, la presente varrà nei tempi presenti efuturi.